Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. |
A seguito di presentazione di PEC o PdR o altro strumento urbanistico esecutivo, le costruzioni previste dal piano approvato, se sufficientemente dettagliate già in fase di approvazione del Piano possono essere realizzate con procedure semplificate. |
IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
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D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b) |
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